Esistono delle precise regole concernenti il Codice della Strada che stabiliscono il comportamento da tenere con un cavallo in strada.
L’articolo 115 del Codice della strada dice che chi conduca animali debba essere idoneo per requisiti fisici e psichici e debba aver compiuto quattordici anni per condurre animali da tiro, soma, sella.
Tutti coloro, che avendo la disponibilità di animali, ne affida la condotta a chi non sia nelle condizioni richieste dal codice della strada incorre in sanzioni.
Questa norma ha la sua ragion d’essere poiché è necessario salvaguardare la sicurezza delle persone che conducono gli animali e di terzi.
Proseguendo, l’articolo 143 del Codice della strada riporta la necessità di mantenere gli animali il più possibile vicino al lato destro della carreggiata.
L’articolo 184 esplicita la regola secondo la quale per ogni due animali da tiro, se attaccati a un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale pericoloso occorra almeno un conducente che debba controllare gli animali in maniera costante così da guidarli senza intoppi.
All’articolo 141 del codice della strada è imposto al guidatore di ridurre la velocità in caso sia evidente spavento degli animali nel suo avvicinamento.
Per quanto riguarda le responsabilità civili e penali si ritiene responsabile il cavaliere in viaggio nei confronti di terzi, così come chi opera in maneggio o prende in prestito un cavallo.
Il proprietario di un animale è responsabile per i danni provocati in caso di fuga dalla propria custodia o per casualità.
Chiunque lasci libero o incustodito un animale pericoloso o affida la custodia di quest’ultimo a una persona non esperta può essere punita penalmente.
Chiunque accompagna fuori un minorenne a cavallo è responsabile anche per il piccolo in quanto sotto la propria custodia.